Alternativa è l’unica associazione non profit per l’educazione e l’informazione energetica.
Associazione Alternativa e no profit e quindi tutte le indicazioni dei propri collaboratori/comitati scientifici/tavoli tecnici ecc. NON HANNO FINI COMMERCIALI
Fanno parte dell’associazione:
aziende, enti pubblici o privati, professionisti, associazioni o privati cittadini disponibili a fornire
i supporti tecnici ed economici necessari per dare un valido contributo al raggiungimento degli
scopi che tale Associazione si propone.
STATUTO
“ASSOCIAZIONE “ALTERNATIVA”
STATUTO
ARTICOLO 1) – Generalità
E’ costituita una associazione senza fini di lucro con la denominazione di
“ASSOCIAZIONE ALTERNATIVA ”.
ARTICOLO 2) – Sede
La associazione ha sede in Moruzzo (UD) alla Via Ferdinando Tacoli n. 3
ARTICOLO 3) – Scopo
L’Associazione, come istituzione, ha per obiettivo di popolarizzare – tramite la divulgazione, la promozione e la formazione, il miglioramento dello stato dell’ambiente – l’utilizzo delle fonti rinnovabili ed in generale l’uso efficiente e razionale dell’energia, al fine del contenimento dei consumi energetici e dei relativi costi.
Rientrano in particolare fra gli scopi le seguenti azioni:
– stabilire un centro comune di relazione fra gli associati;
– promuovere la conoscenza della normativa legislativa e tecnica;
– assicurare i rapporti con le personalità e gli organismi italiani ed esteri interessati all’uso razionale dell’energia;
– raccogliere, verificare e diffondere le informazioni tecnico-scientifiche e statistiche relative all’uso dell’energia;
– effettuare e promuovere ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico riguardanti l’oggetto dell’Associazione;
– fornire informazioni, consulenze, servizi riguardanti l’uso razionale dell’energia ed argomenti affini.
Articolo 4) Durata
La durata dell’Associazione, in relazione ai tempi necessari per il raggiungimento dello scopo previsto dallo statuto, è illimitata nel tempo.
ARTICOLO 5) – Finanziamento
L’Associazione Alternativa è un’associazione privata che si basa sul principio dell’autofinanziamento. Potrà consorziarsi o convenzionarsi con istituzioni pubbliche per particolari attività rientranti nei fini statutari.
ARTICOLO 6) – Finalità
L’Associazione Alternativa non persegue fini di lucro e le entrate derivanti dalla sua attività devono essere devolute a perseguire le iniziative di cui all’Articolo 3) e a dotare l’Associazione Alternativa dell’attrezzatura tecnica e del personale necessari per la sua gestione e per la sua attività esterna.
ARTICOLO 7) – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione Alternativa è costituito da beni mobili appartenenti alla Associazione Alternativa nonché dai beni mobili ed immobili che saranno acquisiti a qualsiasi titolo in futuro.
ARTICOLO 8) – Soci
Sono soci della Associazione Alternativa:
a)- i soci fondatori che conservano, dopo l’atto della fondazione, una funzione di consulenza generale sull’andamento dell’Associazione Alternativa;
b)- gli operatori culturali (ricercatori e animatori) che svolgano in maniera organica e continuativa prestazioni di lavoro in seno alla Associazione Alternativa;
c)- i sostenitori che con il loro apporto tecnico o finanziario contribuiscono alla realizzazione dei fini di cui all’Articolo 3);
d)- i soci onorari. La qualifica di socio onorario può essere attribuita dall’assemblea dei soci a personalità eminenti nei campi attinenti il risparmio energetico. I soci di cui alle lettere b), c), e d) sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. I soci fruitori sono tenuti a corrispondere il canone sociale determinato dall’assemblea dei soci.
ARTICOLO 9) – Organi – Organi decisionali della Associazione Alternativa sono l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo, composto da tre (3) a dieci (10) persone, secondo quanto deciso dall’assemblea che procede alla nomina, che dura in carica tre (3) anni. Questo, a sua volta, nomina nel suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione ove siano presenti la metà dei soci ed in seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. L’Assemblea dei soci, convocata almeno una volta all’anno, approva i bilanci consuntivi e preventivi e può modificare lo statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi soci. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati dallo statuto o per legge all’Assemblea. Il Presidente rappresenta la Associazione Alternativa in ogni sede e ne è il suo legale rappresentante. Il Vice-Presidente, in caso di assenza o indisponibilità del Presidente, ne può svolgere tutte le funzioni.
ARTICOLO 10) – Presidente Onorario – Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci può nominare un Presidente onorario scelto fra le personalità che in ambito locale o nazionale abbiano contribuito alla diffusione della conoscenza del risparmio energetico. Il Presidente onorario è nominato per la durata di tre (3) anni e può essere riconfermato.
ARTICOLO 11) – Comitato Scientifico – L’Assemblea dei soci nomina un Comitato Scientifico il quale indirizza le ricerche della Associazione ne cura le pubblicazioni e assicura la presenza di animatori alle attività programmate dalla Associazione stessa. I membri del Comitato Scientifico, in numero di cinque (5), durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati.
ARTICOLO 12) – Revisori dei Conti – L’Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, che è costituito da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti e dura in carica tre (3) anni. Il Collegio nomina nel suo interno il Presidente. Per le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni.
ARTICOLO 13) – Modifiche – Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.
ARTICOLO 14) – Scioglimento Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.